Cos’è e dove si applica:

L’imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Piacenza in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23
del 14 marzo 2011, è entrata in vigore dall’1 Gennaio 2018.
L’imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione,
fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
L’imposta si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte), fino ad un massimo di 4 pernottamenti
consecutivi, nelle strutture ricettive nonchè negli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’art. 4 D.L. 24 aprile 2017, n. 50
che si trovano nel territorio del Comune di Piacenza. Si ha consecutività anche quando nello stesso soggiorno sono coinvolte più
strutture ricettive.

 

Quanto si paga:

Per gli Alberghi a 4 stelle è previsto un importo di 2.00 € a persona a notte per le prime 4 notti di soggiorno, dal primo Aprile 2023 passa a 3,5 €.

 

Sono esenti:


a) i minori;
b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di 2 persone per degenti
ricoverati;
c) i genitori o accompagnatori che assistono minori e portatori di handicap non autosufficienti degenti ricoverati
presso strutture sanitarie del territorio in ragione di due persone per paziente;
d) i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative;
e) i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza;
f) i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali;
g) i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti alla Scuola Media Superiore, a Corsi di formazione professionale,
all’Università e all’Alta Formazione post universitaria, ivi compresi i tirocini, fino al 32° anno di età compreso e i soggetti componenti
di orchestre di formazione;
h) gli autisti di pullman che soggiornano per esigenze di servizio e gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza
a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo; L’esenzione si applica per ogni conducente di autobus e per un accompagnatore
turistico ogni 20 soggetti.
i) i dipendenti del gestore della struttura ricettiva che ivi svolgono la loro attività lavorativa;
j) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, alle forze di polizia provinciali o locali, nonché al corpo nazionale dei
vigili del fuoco e alla protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio, e non per servizi pagati da privati;

 

 

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